Art. 25.
(Norme transitorie).

      1. La Commissione nazionale stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione degli operatori professionali delle discipline bio-naturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del titolo al diploma di operatore professionale in discipline bio-

 

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naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 20.
      2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1, la Commissione nazionale valuta i titoli di studio e gli attestati di formazione posseduti dal candidato e, in assenza di questi, tiene conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa Commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non costituisce, comunque, causa ostativa al riconoscimento del titolo.
      3. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere obbligatorio della Commissione nazionale ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 24, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.